Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea).

      1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle piccole imprese, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione, è istituito il Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      2. Ai fini della presente legge, si definiscono piccole imprese le imprese con un numero di dipendenti inferiore a quindici.